1. All'articolo 134 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«sulla sussistenza dell'insindacabilità prevista dal primo comma dell'articolo 68»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Spettano, altresì, alla Corte costituzionale:
le autorizzazioni previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 68;
l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti ad ogni magistratura».