Art. 5.

      1. All'articolo 134 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

      «sulla sussistenza dell'insindacabilità prevista dal primo comma dell'articolo 68»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Spettano, altresì, alla Corte costituzionale:

          le autorizzazioni previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 68;

          l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti ad ogni magistratura».